Autorizzazioni paesaggistiche: gli enti delegati
Com’è noto, con il D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), stabilendo in particolare che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia" (art. 146, comma 6).

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20, "Norme per la pianificazione paesaggistica" e ss. mm. ed ii. e con le seguenti successive Deliberazioni della Giunta Regionale :

•Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273 - Verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche

•Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2010, n. 299 - Verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica-scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche – Integrazioni e chiarimenti

è stato disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio e sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio, mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, nei termini previsti dallo stesso decreto, resta comunque in capo alla Regione per:

a) le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale;

b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 40 mila metri quadrati;

c) impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10 Megawatt.

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