Novità sul controllo degli impianti
Il decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 ha modificato il calendario con il quale effettuare i controlli sugli impianti termici per il riscaldamento. Sono cambiati anche i periodi e i tempi di funzionamento per gli impianti termici durante l’inverno, che variano in base alla zona climatica di appartenenza:

Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.

Per gli impianti termici con generatore di calore a fiamma di potenza fra i 10 e i 100 kW alimentati con combustibili solidi o liquidi, la periodicità dei controlli è fissata ogni 2 anni. I medesimi impianti, ma con una potenza uguale o superiore ai 100 kW dovranno invece essere controllati ogni anno. Se l’alimentazione è a gas, GPL o metano, la cadenza dei controllo sarà ogni 4 anni se la potenza è compresa tra 10 e 100 kW, ogni 2 anni se uguale o superiore ai 100 kW. Diversa ancora è la situazione per gli impianti basati sulle pompe di calore. Se l’impianto è basato sulla compressione del vapore ad azionamento elettrico e ad assorbimento a fiamma diretta, i controlli andranno effettuati ogni 4 anni se la potenza è compresa tra i 12 e i 100 kW, ogni 2 anni per impianti con potenza uguale o superiore ai 100 kW. Per pompe di calore azionate da motori endotermici e di potenza superiore o uguale ai 12 kW, la cadenza dei controlli dovrà avere una periodicità di 4 anni, mentre se le macchine sono ad assorbimento e alimentate con energia termica (potenza uguale o superiore ai 12 kW) la periodicità dei controlli sarà, invece di 2 anni. Gli impianti termici a cogenerazione devono essere controllati ogni 4 anni se si tratta di microgenerazione con potenza maggiore ai 50 kW, ogni 2 anni se si tratta di unità di cogenerazione con potenza uguale o superiore ai 50 kW. Infine, tutti gli impianti di potenza superiore ai 10 kW e alimentati con sistemi di teleriscaldamento dovranno essere controllati ogni 4 anni.
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